Art. 11.
(Recupero, adeguamento, ristrutturazione degli spazi per lo spettacolo dal vivo).

      1. Nell'ambito della Conferenza unificata, il Ministero dei beni e delle attività culturali, le regioni e gli enti locali promuovono la programmazione nazionale degli interventi relativi al recupero, all'adeguamento funzionale e tecnologico, alla ristrutturazione e alla eventuale conversione di spazi, strutture e immobili destinati o da destinare allo spettacolo dal vivo. La programmazione nazionale degli interventi avviene attraverso il coordinamento di appositi piani regionali, ai quali concorrono i comuni e le province, e viene elaborata allo scopo di determinare le priorità dell'accesso dei progetti ai finanziamenti dell'apposito conto speciale di cui al comma 3.
      2. Il Ministro dei beni e delle attività culturali con proprio regolamento, di intesa con la Conferenza unificata, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce:

          a) le categorie di interventi ammissibili al finanziamento;

          b) il limite massimo del finanziamento concedibile;

          c) i criteri della priorità della concessione dei finanziamenti.

 

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      3. È istituito un conto speciale per la concessione di finanziamenti, in favore dei soggetti proprietari, per la realizzazione di progetti di recupero, adeguamento, ristrutturazione o conversione di spazi, strutture o immobili per la loro destinazione ad attività dello spettacolo dal vivo, nell'ambito del fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche istituito ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni. I finanziamenti di cui al presente comma sono compatibili con eventuali contributi in conto capitale. Il tasso di interesse per le operazioni di finanziamento a carico del conto speciale del citato fondo è definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali.
      4. Per la costituzione delle disponibilità finanziarie del conto speciale di cui al comma 3 è destinata la somma di 5.000.000 di euro annui, nell'ambito delle disponibilità relative alle finalità di cui all'articolo 12, comma 3, lettere d) e e), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni. Si applica quanto disposto dal comma 5 del medesimo articolo 12 del citato decreto legislativo n. 28 del 2004.